| × |
![]()
Carmine de LEO / DAL BAIULO AL PRETORE / La Giustizia ad Ascoli Satriano 5/9
| 1°- Dal Baiulo all' Ufficio Doganale | 2°- Dal Giudice di Pace al Giudice Regio | ||
| 3°- Dal Giudice di Mandamento al Pretore | Tavole fuori Testo | Ringraziamenti Nota Bibliografica |
| 1°- Dal Baiulo all' Ufficio Doganale | 2°- Dal Giudice di Pace al Giudice Regio | ||
| 3°- Dal Giudice di Mandamento al Pretore | Tavole fuori Testo | Ringraziamenti Nota Bibliografica |
Capitolo II
Dal Giudice di Pace al Giudice Regio
Dopo la soppressione del Tribunale speciale della Regia Dogana di Foggia la situazione dell’amministrazione giudiziaria nella nostra provincia, come in tutto il Regno di Napoli, è ancora caratterizzata da una notevole forma disorganica, in parte dovuta alla miriade di leggi e regolamenti, che sin dal Medioevo si avvicendano e sovrappongono, fino a creare un magma di ordinamenti in cui anche il più esperto giurista del Regno naviga con difficoltà.
Non bisogna dimenticare che nella cittadina di Ascoli convivono per secoli più giurisdizioni: quella della corte ducale, il governatore, l’ufficiale doganale e quella ecclesiastica, per non parlare delle diverse giurisdizioni speciali dell’antico Regno di Napoli concernenti particolari arti e mestieri.
La venuta dei Francesi nel Regno delle Due Sicilie e la salita al trono di Napoli, dapprima di Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone, e poi di Gioacchino Murat, cognato di quest’ultimo, porta una ventata nuova nel campo giudiziario ed amministrativo più in generale; settori vitali dello Stato sono interessati a vaste riforme e le innovazioni non vengono poi più soppresse dai Borboni al loro ritorno sul trono di Napoli.(67)
Spazzata via la miriade delle corti speciali,
ducali e baronali con l’abolizione della feudalità, in Ascoli, al posto del
soppresso Ufficiale Doganale e della Corte Ducale, viene insediata la sede di un
dipartimento con a capo un Giudice di Pace, figura antesignana del
moderno
omonimo magistrato.(68)
Il dipartimento amministrativo che fa capo ad
Ascoli è realizzato con la Legge n.14 del 19 Gennaio del 1807 e comprende,
oltre al territorio comunale di quest’ultima cittadina, anche quelli confinanti
di Ordona e Candela.(69)
Nel nuovo governo formato dai Francesi viene chiamato a far parte, come Segretario di Stato e poi Ministro di Grazia e Giustizia, proprio un pugliese, l’avvocato foggiano Francesco Ricciardi; lo stesso Governo, con l’intento di continuare l’opera di riforma dello Stato e delle sue istituzioni, nomina, con un decreto del Settembre del 1807, una commissione per la riforma dell’amministrazione giudiziaria, che è posta agli ordini dello stesso Ricciardi.(70)
Circa un anno dopo, il 20 Maggio del 1808, viene emanata dal re Giuseppe Napoleone la legge organica sull’amministrazione giudiziaria nel Regno di Napoli, che, al titolo III, prevede l' istituzione dei.“giudici di pace, e loro aggiunti”. Il giudice di pace è stato introdotto già in Francia, con una legge approvata il 16 Agosto del 1790 dall’Assemblea Costituente poco dopo la rivoluzione, facendo riferimento ad una figura giuridica inglese.(71)
Già nel 1799, durante la breve parentesi della Repubblica Partenopea, il Governo Provvisorio ha previsto la istituzione di Giudici di Pace, che devono essere eletti da tutti i cittadini.(72)
Travolta questa sfortunata Repubblica dalla reazione borbonica, l'effettiva istituzione del Giudice di Pace viene rimandata al periodo napoleonico, con la legge organica del 1808, nella quale è decretato che... “Ogni ripartimento avrà un giudice di pace, e quattro aggiunti... Il giudice di pace e gli aggiunti saranno scelti tra i proprietari domiciliati nel ripartimento, e potranno risiedere nel luogo del loro domicilio, purché i detti giudici di pace, o, in caso di loro legittimo impedimento, uno degli aggiunti, diano udienza nel luogo centrale, almeno due giorni fissi ogni settimana. Saranno dispensati dalla condizione del domicilio nel dipartimento i governatori attuali, che per la loro condotta avranno meritata la continuazione della nostra fiducia. I giudici di pace saranno triennali, ma potranno essere riconfermati. Ogni giudice di pace terrà presso di se un cancelliere”.(73)
Nella stessa legge sono determinate anche le competenze del Giudice di Pace: “ spegnere le risse, e le inimicizie, e prevenire ogni sorta di delitto. Egli è giudice di polizia nel suo ripartimento e come tale giudica le trasgressioni, per le quali la legge eroga una pena non maggiore di dieci giorni di carcere, o una multa non maggiore di ducati venti. La condanna alla sola multa è inappellabile. Dalla condanna alla detenzione può appellarsi al tribunale di prima istanza dando cauzione di presentarsi al tribunale. Se il trasgressore è condannato a rifazione di danni, può anche produrre appello, se questa eccede la somma di ducati venti”(74)
Nelle udienze davanti al Giudice di Pace le
funzioni di pubblico ministero vengono esercitate dai “commessari di polizia,
se vi sono, in lor difetto, nelle materie di polizia municipale e rurale da’
sindaci, da’ primi eletti de’ Comuni ovè seguita la trasgressione; e nelle
materie correzionali da’ primi aggiunti de’ giudici di pace”.(75)
Fra la documentazione di archivio inerente i giudici di pace operanti in Ascoli
Satriano non è infatti raro ritrovare nelle udienze del ripartimento sindaci o
primi eletti investiti delle funzioni di pubblico ministero.
Altra importante funzione dei giudici di pace è quella di ufficiali di polizia giudiziaria, esercitata con la ricezione delle denunce penali, l’arresto dei rei colti in flagranza, lo svolgimento di indagini preliminari per i reati più gravi di competenza del tribunale di prima istanza e la redazione di rapporti settimanali su queste attività al regio procuratore presso il Tribunale.(76)
Non mancano ai giudici di pace le competenze civili, campo in cui possono giudicare soltanto sulle azioni personali riguardanti cose mobili o semoventi" fino al valore di ducati dugento inclusivamente”.(77)
All' emanazione della legge organica sull’amministrazione giudiziaria segue il “regolamento pe’ giudici di pace e pe’ tribunali” in cui vengono determinate più in dettaglio alcune disposizioni relative alla possibilità di procedimenti solo verbali quando il valore della causa non eccede i venti ducati nonché l'assunzione di " parti di arbitro, e di amichevole compositore”.(78)
La presenza in Foggia del Tribunale di Commercio inibisce, però, al Giudice di Pace di Ascoli Satriano tutte quelle vertenze, anche se di minore valore, inerenti le materie commerciali, trattate da questa magistratura speciale, istituita dopo l’abolizione del Tribunale della Regia Dogana e poi soppressa dopo l’Unità d’Italia.(79)
Differita dapprima la sola legge sulla giustizia
correzionale al primo novembre del 1808, con altro decreto dello stesso anno
viene rimandato anche l’insediamento dei Giudici di Pace al primo Gennaio
dell’anno 1809.(80)
Intanto, il 28 Novembre del 1808 viene emanato anche un decreto relativo al
“vestimento” dei giudici del Regno; quelli di pace sono parificati ai giudici
dei tribunali di prima istanza: “zimarra e toga di lana o seta nera a grandi
maniche, cintura pendente di lana o seta nera, berrettone di lana o seta nera
liscia bordato di velluto nero, cravatta di battista bianca pendente piegata,
capelli lunghi rotondi ”.(81)
Le funzioni giudiziarie in Ascoli Satriano, fino alla immissione in possesso del Giudice di Pace, dopo la soppressione della Corte Ducale e dell’Ufficiale Doganale, sono svolte dal... “Dott.re delle Leggi D. Prisco Pugliese Regio Gover.e e Giud.e” di cui si conservano documenti riferiti alla sua attività giudiziaria presso la Regia Corte di Ascoli nell’Aprile e nel Giugno del 1807.(82)
Prima di procedere al giuramento dei nuovi Giudici di Pace, l’intendente di Capitanata si informa sulla scelta degli “assessori a Giudici di Pace per la sede di Ascoli”.(83)
Giudice di Pace di Ascoli è nominato in data 12 Dicembre del 1808 Marco de Benedictis, legale di anni 36; nella stessa data son nominati anche i vari aggiunti: Domenico d’Alessandro, legale di anni 47, Potito Spinelli, legale di anni 70 ed Ermenegildo Tedeschi, notaio di anni 45; per la vicina Candela viene nominato l’aggiunto Gennaro Ciampolillo, legale di anni 50; la nomina del cancelliere del Giudicato di Pace di Ascoli cade sulla persona di Giovanbattista Sarno.(84)
Il de Benedictis, il d’Alessandro, lo Spinelli ed il Tedeschi appartengono ad antiche e ricche famiglie della città di Ascoli. I primi due casati sono già citati da un diplomatico pontificio, l’abate Giovanni Battista Pacichelli, che visitò il Regno di Napoli verso la fine del Seicento... “Ascoli... nodrisce fra nobili, gli Alessandri, Benedictis...”.(85)
I Tedeschi, di cui tal Bartolomeo abbiamo visto in attività come scrivano dell’Ufficiale Doganale di Ascoli già nel 1771, di probabile origine ebraica, sono presenti in Ascoli già nel Quattrocento, con tale Bonella Tedesco e nel catasto settecentesco di Ascoli... “ tenevano bottega di ferrari”.(86)
Il Giudice di Pace Aggiunto Ermenegildo Tedeschi diventa notaio e tiene insieme col fratello Giuseppe Antonio un diario degli avvenimenti più importanti della sua famiglia e della sua cittadina, preziosa fonte di notizie storiche. Per le sue tendenze liberali viene sospeso dal governo borbonico dalle funzioni notarili per ben cinque anni, dal 1822 al 1827; ancora dopo il 1848, i Tedeschi appaiono in un elenco degli “Attendibili in politica” stilato dalla polizia borbonica e, molto probabilmente per queste ragioni politiche, non vengono più nominati fra i giudici aggiunti dopo la caduta del Murat nel 1815.(87)
Il Giudice di Pace di Ascoli ed i suoi Aggiunti effettuano il giuramento per la loro immissione in possesso il giorno 7 Gennaio del 1809 innanzi all’Eletto del Comune Antonio Napoli, presente su delega del sindaco.(88)
Le informazioni sull’operato dei Giudice di Pace sono frequenti e dopo non molto tempo dalla sua nomina il giudice de Benedictis, nel settembre del 1809, così viene descritto: “ ottimo soggetto residente in Ascoli, uno de’ principali possidenti del paese”.(89)
Ancora nel 1810 il de Benedictis è indicato come soggetto “probo... ha reso buoni servizi... morale molto buona... attaccato al Governo”.(90)
Questi giudizi lusinghieri son0 però destinati a cambiare presto. Infatti, nell’Agosto del 1811, in uno “Stato nominativo de’ Giudici di Pace, Cancellieri ed Aggiunti” in attività ad Ascoli, è scrittoche il giudice Marco de Benedictis è “sotto giudizio legale presso la Corte Criminale, gli si è spedito il mandato di arresto, ed è profugo. La Commissione stima doversi rimpiazzare” ed ancora, in altro “Stato nominativo” del Dicembre 1811, si apprende che lo stesso de Benedictis... “ si trova sotto giudizio presso la Corte Criminale, pendente il quale provvisoriamente va ad essere rimpiazzato dal Giudice di Accadia” Donato Solimene.(91)
Trasferito dapprima da Bisaccia in Accadia, il Giudice di Pace Donato Solimene viene poi definitivamente assegnato ad Ascoli in sostituzione del de Benedictis il 3 Settembre del 1812.(92)
Il de Benedictis, sospeso per un certo tempo dal suo incarico, risulta poi nuovamente fra i magistrati operanti in Ascoli a partire dall’anno 1823.(93)
Le disavventure giudiziarie del Giudice di Pace Marco de Benedictis vanno forse ricercate in una inibitoria presentata nei suoi confronti al Tribunale di Lucera ed altra all’Intendente di Capitanata residente in Foggia, entrambe dell’anno 1809 ed a firma rispettivamente degli avvocati Filippo de Jorio di Lucera e Donato Ciavarelli di Foggia. Con certezza sappiamo che il de Benedictis, il giorno 28 Aprile del 1809 richiama “con termini non doverosi, ma pieni di superbia” il notaio Tedeschi, diffidandolo anche a non presentarsi più innanzi a lui come patrocinatore, supponendo che quest’ultimo fosse l’autore delle due inibitorie inoltrate nei suoi confronti.(94)
Sempre dalla documentazione conservata fra gli atti di polizia dell’epoca si apprnde il giudizio espresso nel Settembre del 1809 sull’Aggiunto al Giudice di Pace Gennaro Ciampolillo: “ non se ne hanno cattivi riscontri, e risiede in Candela, possidente ”.(95)
Altre informazioni riportano, pochi anni dopo, nell’Agosto del 1811, che l’Aggiunto Domenico d’Alessandro è.. “ di buona condotta morale, esatto nelle sue funzioni e di abilità corrispondente”.(96)
Il giudizio sul d’Alessandro è destinato a mutare alcuni mesi dopo:nel Dicembre del 1811 viene riferito che questo Aggiunto... “è di buona morale ed abile, ma essendo sempre occupato in affari domestici per essere uno de’ primi proprietari di quella comune, non vuole esercitare”.(97)
L’altro Aggiunto, Potito Spinelli“ per la sua decrepita ed acciaccosa età”, nell’aprile del 1811 viene sostituito da Pasquale Cozzolino di Ascoli, già “Ricevitore della Registratura e de’ Demani”.(98)
Questo nuovo magistrato non soddisfa però le aspettative, tanto che, non classificato nello “Stato nominativo de’ Giudici...” dell’Agosto del 1811 perché... “da poco tempo in esercizio e perciò non se ne dà giudizio”; viene poi tratteggiato negativamente nel dicembre del 1811: “di talento mediocre per l’esattezza, è disinteressato e poco corrisposto alle speranze che di lui avea concepito la Commissione e perciò si stima doversi dismettere”.(99)
Poco tempo dopo, infatti, tal Vincenzo Corsari viene nominato supplente in luogo di Pasquale Cozzolino, rimosso “perchè arrestato per malversazione commessa come Ricevitore della Registratura e de’ Demani”.(100)
Peraltro, già il sindaco di Ascoli, nel 1811, in una sua lettera indirizzata al Regio Procuratore presso il Tribunale di Lucera, ha chiesto che il Cozzolino non venga riconfermato come Aggiunto del Giudice di Pace.(101)
Fra gli atti di polizia non mancano anche accurate informazioni sui Cancellieri addetti all’ufficio del Giudice di Pace di Ascoli, come tal Giovanbattista Sarni, legale, originario di Napoli, considerato nell’Agosto del 1811 dapprima di "buona morale, abilità sufficiente, ma trascurato” e, solo quattro mesi dopo, drasticamente ridimensionato: "Di mediocre abilità, ma trascurato ed interessato... si stima doversi dismettere e rimpiazzarlo coll’attuale Cancelliere di Castelfranco, Gio.nni Regina”.(102)
Coadiuvato già dal cancelliere aggiunto Luigi Petrella e dal regio usciere Pasquale Gasparrini, il Sarni viene sostituito per un certo tempo, a partire dal 1812, da Giovanni Regina( o Reggina), alle cui dipendenze figura pure il cancelliere aggiunto Giovanni Sciarrillo.(103)
Altri cancellieri operanti presso l’ufficio del Giudice di Pace di Ascoli verso il 1813, sono Tobia de Leo, un funzionario che ha già prestato servizio a Foggia, e l’aggiunto Alessandro de Ruocco. (104)
Nel 1815 ritorna nella sede giudiziaria di Ascoli il cancelliere Giovanbattista Sarno, che vi resta fino al 1818, coadiuvato da Biase Metta nel 1816.(105)
Negli stessi anni di questi avvicendamenti, anche il Giudice di Pace muta nella persona di Rocco Medica, che sostituisce nel 1813 Donato Solimene e ricoprire tale carica fino al 1815.(106)
Il Giudice di Pace Rocco Medica viene coadiuvato dagli Aggiunti D. d’Alessandro, V. Corsari e R. Mascia; (107) Quest’ultimo ,infine, diventa Giudice di Pace nel biennio 1816 e 1817 , coadiuvato dagli Aggiunti Domenico d’Alessandro ed Antonio Lepore.(108)
Con l’anno 1815 si chiude la proficua parentesi del periodo francese nel Regno di Napoli. I re Giuseppe Napoleone e poi Gioacchino Murat hanno riformato positivamente l’ordinamento dello Stato ed in particolare il settore giudiziario, apportandovi modifiche radicali che Ferdinando di Borbone, reintegrato sul trono di Napoli, osa mutare solo nominalmente.(109)
Proprio le nuove condizioni politiche impongono la costituzione di apposite commissioni di salute pubblica nei vari comuni del regno di Napoli. Dopo il trattato di Casalanza del 20 Maggio 1815 e la cessione ai Borboni della città di Napoli e delle sue fortificazioni, avvenuta pochi giorni dopo, in ossequio ad una disposizione del Governo, l’Intendente di Capitanata ordina al Sindaco del comune di Ascoli di “stabilire una Commissione di Polizia per conservare il buon ordine, e la pubblica tranquillità... dovendosi tale Commissione componere da un Presidente, e quattro Socij, compreso il Giudice di Pace”.(110)
Durante il periodo francese ed immediatamente dopo, l’attività del Giudicato di Pace di Ascoli, a partire dal Gennaio del 1809 e fino al 1817, puo essere quantificata, in base alla documentazione superstite, in poche decine di sentenze civili negli anni 1809 e 1810.(111)
Dell’anno 1811 si conservano invece anche alcune sentenze penali e due registri delle udienze; del 1812 abbiamo ben 126 sentenze civili che appaiono rilegate e numerate; degli anni 1813 e 1814, vari fogli d’udienza.(112) Nel 1815 il numero delle sentenze civili sale a ben 268, per raggiungere l’anno seguente la non disprezzabile cifra di 381 sentenze.(113)
L’attività del Giudice di Pace non è comunque legata alle sole funzioni giudiziarie, ma anche a compiti di polizia, fra cui la raccolta di informazioni riservate che vengono trasmesse mensilmente, in aggiunta ai rapporti settimanali sullo spirito pubblico, all’Intendente di Capitanata.(114)
La corrispondenza fra l’Intendente di Capitanata ed i Giudici di Pace di Ascoli è abbastanza fitta e testimonia lo stretto rapporto esistente fra quest’ultimo magistrato ed il rappresentante del Governo centrale nella provincia di Foggia.(115)
L’Intendente di Capitanata interviene anche a favore dei magistrati addetti alle Giudicature di Pace. Nel Luglio del 1809, infatti, il barone Nolli, rappresentante del Governo a Foggia, scrive al sindaco di Ascoli ordinandogli di eliminare, dall’elenco delle case disponibili per l’alloggio ai militari di passaggio, quella occupata dal Giudice di Pace Marco de Benedictis in quanto l’abitazione di questo magistrato è ritenuta.. “molto ristretta, ed appena capiente della famiglia”.(116)
I Giudici di Pace di Ascoli hanno anche regolari rapporti con il Procuratore del Re presso il Tribunale di Prima Istanza di Lucera, soprattutto per questioni concernenti gli appelli alle sentenze emesse dalla loro Giudicatura ed a volte anche per l’esecuzione di pene del superiore Tribunale Criminale nei confronti di condannati residenti in Ascoli, oppure per questioni amministrative.(117)
Varia corrispondenza relativa alle spese, sia per gli stipendi ai Giudici di Pace, agli Aggiunti ed ai Cancellieri, che per l’affitto dei locali destinati ad ufficio della Giudicatura di Ascoli, testimonia l’attività di questa magistratura periferica.(118)
Il Giudicato di Pace è soggettoa continui trasferimenti, come si evince dalle citazioni saltuarie di alcuni palazzi o case in cui esso opera: Nel Marzo del 1814, per esempio, sappiamo che il Comune di Ascoli affitta “due stanze dal signor Marco Luigi Boccardi per l’ufficio del Giudice di Pace”. (119)
Per la Giudicatura di Pace di Ascoli, come per tutte le altre del Regno di Napoli, il ritorno dei Borboni a Napoli non apporta significative modifiche, Soltanto il 29 Maggio del 1817 il Governo provvede con la “ Legge organica dell’ordine giudiziario ” ad effettuare poche modifiche nel campo dell’amministrazione giudiziaria, lasciando sostanzialmente invariati i principi fondamentali del Codice Napoleonico e delle sue principali norme.(120)
La nuova legge introduce una nuova figura di magistrato periferico, il Conciliatore, Presente in ogni comune, egli ha funzioni puramente onorifiche e può fungere da arbitro e decidere inappellabilmente solo sulle controversie fino al valore di sei ducati.(121)
Il Conciliatore sottrae quindi una parte delle competenze in materia civile all’antico Giudice di Pace, che nella nuova legge viene denominato Giudice di Circondario, magistrato che rimane in carica un triennio, risiede nel comune capoluogo del circondario e viene affiancato da un Supplente scelto fra i maggiori possidenti del comune interessato.
Questo nuovo giudice, coadiuvato da un cancelliere, assolve funzioni giudiziarie e di polizia e le competenze in materia civile e penale non si discostano molto dal Giudice di Pace, salvo una più accentuata funzione di polizia, che si traduce soprattutto nel potere di arresto, nelle istruttorie per la Gran Corte Criminale e nella raccolta di più accurate informazioni da trasmettere all’Intendente.(122)
I Giudici di Circondario, chiamati anche Giudici Regi, non sono inamovibili:vengono nominati con decreto reale, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, ogni tre anni. Sono riconfermabili e gli aspiranti alla carica devono sostenere un regolare esame.(123)
Un caso di riconferma di Giudice Regio oltre il triennio è quello di Stefano Mazza, che opera presso il Circondario di Ascoli nel 1843, ma ha al proprio attivo già ben sedici anni di servizio.(124)
I Giudici Regi possono anche essere trasferiti per punizione da una sede all’altra; con tale motivazione, nel 1834, viene trasferito ad Ascoli il Giudice Regio di Cerignola Domenico Antonio Pettinicchio.(125)
Sui molti avvicendamenti di magistrati in Ascoli, provenienti da Giovinazzo, da Isernia, da Vico del Gargano, da Orta Nova e da altre località la documentazione d’archivio non è certamente avara e testimonia come i Guidici Regi sono soggetti a frequenti trasferimenti.(126)
Non più nelle mani del Sindaco o del Primo Eletto, ma presso l’Intendeza della Provincia ove è insediato il Giudicato Regio, avviene il giuramento dei nuovi magistrati; nel 1848, innanzi al Segretario Generale dell’Intendente di Foggia presta giuramento di fedeltà alla corona Giovanni Pecoraro, nominato in quell’anno Giudice Regio del Circondario di Ascoli Satriano.(127)
L’Intendente di Capitanata residente in Foggia ed il Sottintendente di Bovino, da cui dipende la circoscrizione di Ascoli, esercitano anche uno stretto controllo sull’attività dei magistrati, soprattutto sulle opinioni politiche dei Giudici Regi, dei Supplenti e dei Cancellieri operanti presso la Giudicatura di Ascoli.
Il Commissariato Generale di Polizia della Provincia di Capitanata in un “Rapporto informativo sul carattere morale e politico, e sull’opinione de’ Giudici Istruttori, e Giudici Regi della Provincia”, trasmesso il 25 Febbraio del 1822, in via riservata dalla Presidenza della Gran Corte Criminale di Capitanata sedente in Lucera all’Intendente di Capitanata, sul conto del Giudice Regio di Ascoli Vincenzo Rossi riferisce che “ ha avuto varie note anonime in materia di correzione... per la morale in Ascoli ha goduto ottima opinione; nel disimpegno della carica è zelante... per la condotta politica poi, quantunque egli nel 1799 era stato uno dei traviati, per cui fu esiliato dal Regno, pure nel tempo degli otto mesi (1848) non fece alcuna dimostrazione in contrario, e vi assicuro non essere appartenuto alla così detta setta de’ Carbonari”.(128)
Le informative sui Giudici Regi operanti in Ascoli sono numerose, fra esse appaiono significative, per i numerosi giudizi positivi raccolti nel corso di diversi anni, quelle relative al Giudice Regio Supplente Francesco Paolo de Muzio, che ricopre tale carica per molti anni. con reputazione di “onesto, imparziale ed educato... di buona condotta... di buona morale ”.(129)
Questo magistrato onorario diventa pure sindaco di Ascoli Satriano dal 1838 al 1843.(130)
Giudizi lusinghieri abbiamo pure per altri Giudici Regi operanti in Ascoli nell’Ottocento: Olinto Perna è definito nel 1848: “ ottimo per morale, abilità ed attendività”, perché non compromesso probabilmente con i moti liberali che caratterizzarono quell’anno.(131)
Pochi anni dopo, nel 1851, il Giudice Regio di Ascoli Gennaro Siniscalchi, in una informativa è tratteggiato come elemento... “ ancora novello nella carica, alquanto osservabile per rispetto di prudenza e dignità, ha bisogno di formarsi meglio"(132). Di “sufficiente abilità, attivo... lodevole” è definito invece nel 1853 il Giudice Regio di Ascoli Vincenzo Leoncavallo. (133)
Soggetti a continui controlli, i Giudici Regi sono loro stessi degli zelanti informatori del rappresentante del Governo centrale, l’Intendente che risiedea Foggia, capoluogo della Capitanata. Continuano in tal modo il ruolo di informatori governativi svolto dai precedenti Giudici di Pace. Del Giudice Regio Gennaro Tobia è giunta a noi una relazione sullo “Spirito pubblico” indirizzata in data 2 Luglio 1860 all’Intendente di Capitanata.(134)
Non sono esenti dalle attenzioni della polizia borbonica neppure i Cancellieri e loro sostituti addetti al Giudicato Regio di Ascoli . Nel 1832 il Cancelliere Giuseppe Lorusso è definito soggetto di “idoneità sufficiente, illibatezza non molta, laboriosità sufficiente, contegno politico morale e religioso: regolare, opinione favorevole” ed il sostituto cancelliere Potito Corsari nel 1834 di “idoneità sufficiente, illibatezza: nulla in contrario, laboriosità molta”.(135)
Mantenere il Giudice Regio e gli Aggiunti, oltre ai Cancellieri del Giudicato di Ascoli, continua a costituire, come per il Giudicati di Pace, un impegno finanziario notevole, sia in termini di stipendi ai magistrati ed al personale amministrativo, che in termini di spese correnti che andavano dall’affitto dei locali per gli stessi uffici, all’archivio ed al materiale di cancelleria; tutte queste uscite erano a carico dei comuni compresi nel circondario del Giudicato e l’Intendente di Capitanata provvede al relativo riparto in proporzione alla popolazione presente nei diversi centri abitati.(136)
Dalla documentazione contabile relativa agli affitti dei locali per il Giudicato Regio conosciamo alcune delle sue sedi. Verso il 1823 esso è ubicato presso la “casa di D. Ferdinando d’Autilia”.(137)
Nel 1831 il Giudicato Regio ha sede invece presso la “Casa Palaziata delli furono Potito e Bernardo Spinelli... due stanze sovrane e una sotto l’altre site nella strada di S. Antonio Abbate”.(138)
La sede cambia nel 1842 ed è allocata nella “casa degli eredi del fu Domenico Angiuli". Ma in questa occasione il Giudice Regio lamenta la ristrettezza dei locali destinati agli uffici, che necessitano di almeno sette stanze, fra cui una “per trattenimento del pubblico”.(139)
Negli anni successivi gli uffici giudiziari cambiano ancora una volta sede. Verso il 1851 occupano infatti alcuni locali di proprietà di tal Luigi Bonghi, benchè bisognevoli di urgenti riparazioni.(140)
Diverse spese sono assorbite anche dal mobilio occorrente al Giudicato Regio: il perito Andrea Biscotti, su incarico dello stesso Giudice Regio, esegue il 19 Giugno del 1843 una “perizia del mobilio che necessita a questo Regio Giudicato di Ascoli... Una scrivania di noce... Uno stipo di abete... Sedie... Una paletta di ferro per uso al braciere col pomo d’ottone... Una picciola scansia per riporvi carte da sistemarsi appesa al muro... cinque poggia piedi in legname”; altre note riguardano alcuni armadi e “tappeti verdi ed altre suppellettili”, oltre alle spese occorrenti per la “rilegatura del Bollettino delle Leggi” che perviene regolarmente al Giudicato Regio di Ascoli.(141)
Le riparazioni agli Uffici del Giudicato Regio sono abbastanza frequenti, specialmente dopo il terremoto del 1851, quando viene anche effettuata “una verifica de’ fabbricati danneggiati dal terremoto” ad Ascoli ed un esame degli “accomodi da farsi al Regio Giudicato”.(142)
Dopo aver trattato delle sedi e delle spese occorrenti al funzionamento del Giudicato Regio di Ascoli è d’obbligo dare uno sguardo all’attività di questa magistratura periferica ed ai vari magistrati che hanno operato in questa cittadina.
Fra i primi Giudici Regi abbiamo quel Michelangelo Visciola, ultimo Ufficiale Doganale residente in Ascoli, poi anche Giudice di Pace, che appare come firmatario di numerose sentenze civili del Giudicato nell’anno 1818, insieme ai Supplenti Antonio Lepore e Vincenzo Rossi, quest’ultimo sarà poi Giudice Regio nel 1820 e nel 1821, anno in cui verrà sostituito da Giovanni Aniello, attivo anche nel 1822.(143)
A partire dal 1824, oltre al Giudice Regio Giuseppe Perna, ritroviamo in attività l’ex Giudice di Pace Marco de Benedictis. Entrambi questi magistrati sono presenti fino al 1827 presso la Giudicatura Regia di Ascoli.(144)
Dal 1828 al 1834 si alternano dapprima il Giudice Regio Giuseppe Milone e poi Giuseppe Lanzetta, che passa il testmone a Domenico Pettinicchio ed ai Supplenti Giuseppe Pennetti e Stefano Mazza fino al 1842, oltre a sporadiche apparizioni del già noto Marco de Benedictis, presente ancora verso il 1842 come Supplente del Giudice Regio.(145)
Gli anni quaranta dell’Ottocento vedono protagonisti come Giudici Regi ad Ascoli: Stefano Mazza, Giovanni Pecoraro e poi Federico Notarianni ed Olinto Perna, oltre al Supplente Francesco Paolo di Muzio, del quale abbiamo già esaminato i lusinghieri giudizi della polizia.(146)
Negli ultimi anni di regno dei Borboni i Giudici Regi di Ascoli risultano essere: Vincenzo Leoncavallo, Giuseppe Rosario, Carlo Moretti, Gennaro Tobia e Pasquale Gigli, oltre al solito Supplente Francesco Paolo di Muzio.(147)
Diversi dal 1817 e fino all’Unità d’Italia i Cancellieri ed i loro Sostituti che prestarono attività presso il Giudicato Regio di Ascoli: Giovanbattista Sarno, L. La Torre, Giuseppe Lo Russo, Saverio d’Avella, Potito Corsari, Francesco Gasparrini, ultimo discendente di una dinastia di funzionari giudiziari e Crescenzo Perna ed altri, oltre all’usciere Potito D’ Errico.(148)
Notevole è l’attività giudiziaria del Giudicato di Ascoli fino al 1860, soprattutto nel campo civile, dove il numero delle sentenze è in continua crescita: dalle circa 300 emesse nel 1817, media mantenuta fino ai primi anni trenta, si passa nel ventennio successivo ad una media di circa 600 sentenze annue, cifra che scende poi progressivamente alle 390 emesse nel 1860.(149)
Nel campo penale le sentenze emesse risultano sicuramente di quantità inferiore e si attestano, dopo una poco consistente media annua di 15 o 20 sentenze dal 1817 e fino al 1834, verso le circa 40 sentenze all’anno, quantità che viene mantenuta fino al 1854 Gli ultimi anni prima dell’Unità d’Italia vedono invece una crescita delle sentenze penali che, dopo aver raggiunto la media massima di circa 70 sentenze annue, scendono a 40 nel 1860. (150)
In complesso, si è in presenza di una attività abbastanza consistente, che giustifica pienamente la presenza, dapprima del Giudice di Pace e poi del Giudicato Regio in Ascoli, magistratura periferica destinata, dopo circa mezzo secolo di attività e l’avvento dell’Unità d’Italia, a cambiare nuovamente nome.
NOTE
(67)
“Del resto, della bontà di quell’opera legislativa, quale miglior prova se
non il fatto che essa rimase e fu adottata dalla restaurazione borbonica”(cfr. M.Monti,
Intorno a quattro recenti volumi”, in “Iapigia. Organo della R.
Deputazione di Storia Patria per le Puglie”, nuova serie, anno XII (1941), p.288.
(68)
Sull’abolizione della feudalità vedasi: Collezione degli editti,
determinazioni, decreti e leggi di S.M. da’ 15 Febbraio a’ 31 Dicembre 1806”,
Napoli, s.d. pp. 257 e seguenti: Legge n.130 del 2 Agosto 1806 “con cui si
abolisce la feudalità”, “Art.1. La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta
abolita. Tutte le giurisdizioni sinora baronali, ed i proventi qualunque vi
siano ammessi, sono reintegrati alla sovranità, dalla quale inseparabili”.
(69) Bollettino delle Leggi del Regno di Napoli.
Anno 1807, Vol. I, n.2, pp.1-43,
Legge n.14 del 19-1-1807 “per la circoscrizione dei governi del Regno”, a p. 1
l’art.1 prevedeva: “Ogni governo sarà chiamato col nome di quel luogo, ch’è il
primo nel numero delle università, ch’esso comprende, e questo sarà sede del giudicente” ed in particolare a p.17 abbiamo: “Provincia di Capitanata n. 4 -
Ascoli, Ordona, Candela”.
(70) Decreto n.266 del 28 Settembre 1807 “con cui si nomina una commessione,
incaricata di preparare sotto gli ordini immediati del Ministro di grazia e
giustizia le operazioni concernenti il nuovo sistema de’ tribunali del regno”,
in Bollettino delle Leggi..., già cit. Vol.II, n.18, pp.14 e 15. Sulla figura
del foggiano Francesco Ricciardi, segretario di stato e poi ministro di grazia e
giustizia, vedasi: C. de Leo Storia dell’Amministrazione Giudiziaria... , già
cit. pp. 42 e seguenti, oltre a: C. de Leo, I Tribunali di Foggia e Lucera, in
“Calendario Giudiziario, Corte d’Appello di Bari", anno 1994, pp. 37 e 38 e C. de
Leo, Palazzi e famiglie dell’antica Foggia, Foggia, 1995, pp.26-35.
(71)
Cfr. A. Soboul, La Rivoluzione Francese, Bari, 1966, Vol. I, p. 186.
(72)
“Istruzioni Generali ai Patrioti”, in C. Colletta,
Proclami e sanzioni
della Repubblica Partenopea pubblicati per ordine del Governo Provvisorio,
Napoli, 1863, tomo I, parte I, p.22. Il giorno 24 piovoso (12 febbraio) del 1799
il progetto di revisione formato da uno dei componenti dello stesso Governo
Provvisorio, Melchiorre Delfico, prevedeva già la istituzione del Giudice di
Pace, che venne poi confermata con la legge emanata il 25 fiorile (14 maggio),
Cfr. A.M. Rao, L’ordinamento e l’attività giudiziaria della Repubblica
Napoletana del 1799, in “Archivio Storico per le Province Napoletane”, S. III,
anno XVI, 1974, p.135.
(73) Bullettino delle Leggi del Regno di Napoli, n.36, anno 1808,
“ Legge che
contiene l’organizzazione giudiziaria”, n. 140 del 20 Maggio 1808, pp. 209 e
seguenti, per il Titolo III “De’ giudici di pace, e loro aggiunti”, artt. 6, 7,
8 e 9, vedasi pp. 210 e 211.
(74)
ibidem, Cap.I “Competenza de’ giudici di pace ne giudizi correzionali e
criminali”, artt. 11, 12, 13, 14 e 15.
(75)
ibidem, art. 16, pp. 211 e 212
(76) ibidem, artt. 17, 18 e 19, pp. 212 e 213.
(77) ibidem, art. 20, p. 213; erano inoltre competenti anche per “i danni fatti
ne’ campi dagli uomini e dagli animali, appartenenti all’abolita giurisdizione bajulare”, art. 22 n.1 e decidevano pure sulle controversie inerenti i confini
delle proprietà, i censi, le decime, gli affitti, i contratti fra pastori ed
agricoltori, i salari, i debiti ed avevano la possibilità di designare tutori e
curatori, art. 22 n. 2, pp.213 e 214.
(78)
Bullettino delle Leggi ..., già cit. anno 1808, Vol. I, decreto n. 141
del 20 Maggio 1808 “che contiene il regolamento pe’ Giudici di pace e pe’
Tribunali”, pp. 3230 e 231.
(79)
ibidem , art. 24 , pp. 214 e 215. Per il Tribunale di Commercio vedasi:
Carmine de Leo e Daniela de Leo, Il Tribunale di Commercio. Un’antica
magistratura a Foggia, Foggia, 2000 ed anche: C. de Leo, Storia
dell’Amministrazione... , già cit. pp. 51 - 63; C. de Leo, I Tribunali di
Foggia e Lucera..., già cit. p. 38; C. de Leo, La Corte Straordinaria d’Assise
a Foggia. 1885 - 1889, Foggia, 1998, pp. 62 e 63.
(80) Sul differimento della giustizia correzionale
vedasi il Decreto n. 154 del 23 Maggio 1808 in Bullettino delle Leggi... già
cit, anno 1808, Vol. I, p.
483. Per quanto riguarda invece il rinvio dell’insediamento dei Giudici di Pace
vedasi il Decreto n. 194 del 22 Ottobre 1808 “con cui si fissa l’epoca
dell’osservazione del Codice Napoleone, e si premettono alcune spiegazioni che
lo riguardano”, art. 1 “L’esecuzione della Legge del 20 Maggio, che contiene
l’organizzazione giudiziaria, di quella sui delitti e sulle pene dello stesso
giorno; del regolamento pe’ giudici di pace e pe’ tribunali della medesima data,
e della legge de’ 22 maggio sulla giurisdizione correzionale, è differita al
primo Gennaio 1809”, in Bullettino delle Leggi. , già cit. anno 1808, vol. II, pp. 569 e 570.
(81) Bullettino delle Leggi..., già cit. Vol. II, decreto n.217 del 28
Novembre 1808 “con cui si prescrive il vestimento del gran giudice ministro
della giustizia, quello de’ membri della Gran Corte di cassazione, de’ diversi
magistrati, e de’ giudici di pace, e degli avvocati, procuratori, ed uscieri
nelle udienze de’ tribunali”, pp. 657 - 666.
(82) A.S.FG, Intendenza di Capitanata, carte varie, già corrispondenza
amministrativa, B. 38, fasc. 2905 per il mese di Giugno del 1807 e fasc. 2951
per l’Aprile dello stesso anno. Negli inventari dell’Archivio di Stato di Foggia
è indicata anche la conservazione di un volume di atti civili diversi degli anni
1806 - 1813, comprendente quindi in apparenza anche il periodo di attività della
Regia Corte di Ascoli, ma da un controllo effettuato dallo scrivente è risultato
che tale volume comprende solo atti civili compiuti in Candela, in merito
vedasi: A.S.FG, Pretura di Ascoli, Atti civili diversi, B. 90, anni 1806 - 1813.
(83) A.S.FG, Intendenza di Capitanata, Atti di polizia, S. II, Appendice, b.
479, “Foggia e provincia 1809 - 1810 - 1811 - Disposizioni relative alla scelta
degli assessori a’ Giudici di pace. 20 Maggio 1808 - Ascoli”.
(84) A.S.FG Intendenza di Capitanata, Affari Comunali, S. II, B. 31, fasc. 2
“Circondario di Ascoli. Stato nominativo del Giudice di Pace e degli Aggiunti
del medesimo...” Oltre a: A.S.FG, Intendenza di Capitanata, Atti di Polizia, S.
III, B. 87, fascicolo n. 1285, anche per il “cancelliere Gio. Battista Sarno”.
(85) Cfr. G.B. Pacichelli, Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodeci
provincie, Napoli, 1703, Parte III, p.104. L’importanza di questi casati è
confermata anche nel 1753 nel Catasto Onciario di Ascoli, già cit.,
rispettivamente cc. 43 v. - 47 r. per i de Benedictis, che risultano possedere
numerose proprietà immobiliari ed abitano nella contrada di Sant’Antonio; cc. 97
v. e seguenti per i d’Alessandro, che possiedono una “casa palazziata nel luogo
detto il pontone”; per il casato degli Spinelli vedasi invece le cc. 61 v. e
seguenti ed anche N. Colclough Famiglia e parentela nell’Ascoli del
Settecento, in Archeoclub d’Italia “Atti del 16 ° Congresso...”, Foggia, 1998,
pp. 183 - 195, in particolare sugli Spinelli vedasi p. 188. Infine, l’Aggiunto
Domenico D’Alessandro era stato sindaco della città di Ascoli Satriano nel 1807
ed il suo collega Potito Spinelli aveva ricoperto la stessa carica cittadina nel
1802, cfr. F. Capriglione - P. Mele, ASCOLI SATRIANO, Storia, Arte, Lingua e
Folclore, Ascoli Satriano, 1980, p. 54.
(86) A.S.FG, Dogana, S. IX, B.11, fasc. 240. Per Bonella Tedesco vedasi: F.
Carabellese, La Puglia nel secolo XV da fonti inediti”, Bari, 1901 - 1907, p.
161. Tedesco o Tudisco erano chiamati tutti quegli ebrei fuggiti dalla Germania
e stabilitisi in Capitanata, oltre che in Ascoli, anche a Troia, cfr. C.
Colafemmina , Gli Ebrei a Troia, in “Civitas. Periodico della cittadinanza
troiana”, Anno IX, n. 1-2, Gennaio-Aprile 1966, p. 4.
(87) G.A. ed E. Tedeschi, Diario 1799 - 1829 di Ascoli Satriano, edizione a cura
di M. Simone, Foggia, 1963, p. 112 e pp. 102 e 108 per la sospensione dalla
funzioni notarili. Oltre ad A.S.FG, Intendenza e Governo di Capitanata, Atti di
Polizia, B.152, fasc.1727-29, “Registro degli Attendibili in politica pei fatti
del 1848 della Provincia di Capitanata”, Circondario di Ascoli, Ascoli nn.15 -
16 ed anche B. 173, fasc. 1912, n.5. Molti atti stilati dal notaio Ermenegildo
Tedeschi si conservano presso la Sezione di Archivio di Stato di Lucera, Atti
dei Notai, S. II.
(88)
A.S.FG, Intendenza di Capitanata, Atti Vari, già corrispondenza
amministrativa, B. 88, fasc. 9558.
(89) ibidem, Intendenza di Capitanata, Atti di Polizia, S. III, B,87, fasc. 1285.
(90)
ibidem, B. 27, fasc. 1321.
(91)
ibidem, B. 92, fasc. 1332.
(92) ibidem, B. 92, fasc. 1333.
(93)
A.S.FG, Pretura di Ascoli Satriano, sentenze civili, B. 9, anno 1823.
(94) Cfr.
G. A. ed E Tedeschi, Diario 1799 - 1829 ..., già
cit. p. 66...” 28 Aprile
(1809) Il giudice di pace signor d. Marco de Benedictis mi ha richiamato con
termini non doverosi, ma pieni di superbia per esserglisi presentate una
inibitoria del Tribunale di Lucera per Saverio de Meo contro Grimaldi e una
dell’Intendente per Mario Genovese contro Grassotti, che egli ha supposto essere
mie composizioni. Non volendosi persuadere della mia innocenza si è avanzato a
dirmi - Voi non ardite più accostarvi da me come patrocinatore, venendovi
proibito dalla Legge. fate il notaro - Ho risposto: - Ciò che mi conviene per
legge non ho bisogno sentirlo da Voi; e le vostre scappate valgono per chi non
ha circospezione. Io non sono solito di scrivere, mordendo, ma gli autori della
maldicenza di cui vi dolete sono l’avvocato d. Filippo de Jorio di Lucera per
Meo e d. Donato Ciavarelli di Foggia per Genovese”.
(95)
A.S.FG, Intendenza di Capitanata, Atti di Polizia, S. III, B. 87, fasc.
1287.
(96)
ibidem, B. 92, fasc. 1332, “ Stato nominativo de’ Giudici di Pace e
Cancellieri”, Agosto 1811.
(97)
ibidem, “ Stato nominativo...”, Dicembre 1811.
(98)
ibidem, Intendenza di Capitanata, Affari Comunali, S. II , B. 31, fasc. 2.
(99) ibidem, Intendenza di Capitanata, Atti di Polizia, S. III, B. 92, fasc.
1332, “Stato nominativo de’ Giudici di Pace e Cancellieri” Agosto 1811 e
Dicembre 1811.
(100) ibidem, Intendenza di Capitanata, Affari Comunali, S. II, B. 31, fasc. 2.
Il casato dei Corsari è già attestato in Ascoli Satriano verso la fine del
Seicento, cfr. G. B. Pacichelli, Il Regno di Napoli..., già cit. , Parte III,
p. 104. I Corsari saranno pure coinvolti nei moti liberali del 1848 con tal
Alessandro, proprietario, cfr. A.S.FG, Intendenza e Governo di Capitanata, Atti
di Polizia, B. 152, n. 1727 “ Registro degli Attendibili...”, già cit., Ascoli,
n. 7.
(1o1)
ibidem, Intendeza di Capitanata,Atti Vari, già corrispondenza
amministrativa, B. 153, fasc. 16139, c. 2 r.
(102) ibidem, Intendenza di Capitanata, Atti di Polizia, S. III, B. 92, fasc.
1332, “Stato nominativo de’ Giudici di Pace e Cancellieri”, rispettivamente
Agosto 1811 e Dicembre 1811.
(103) ibidem, Pretura di Ascoli Satriano, B. 1, Sentenze Civili, anni 1809-1810
e B.2 , Sentenze Civili, anni 1811-1814. Quest’ultima Busta contiene anche le
sentenze penali del 1811 e n. 2 registri delle udienze dello stesso anno 1811
non segnalati nell’inventario del fondo.
(104) ibidem , B.1, Sentenze Civili, anno 1813 e Controversie definite con
conciliazione dell’Ottobre 1813. Il cancelliere Tobia de Leo, già in servizio a
Foggia presso l’Intendenza di Capitanata nel 1810, anno in cui viene esentato,
per le sue particolari mansioni, anche dal servizio di guardia civica, era
probabilmente originario di Ascoli; infatti, già nel 1653, in un processo civile
svoltosi innanzi al Tribunale della Regia Dogana di Foggia per il possesso di
una vigna è citata tale Livia de Leo di Ascoli; vedasi per Tobia de Leo: A.S.FG,
Intendenza di Capitanata, Carte Varie, già corrispondenza amministrativa, B.124,
fasc. 13461, anno 1810 e per “Livia de Leo della città di Ascoli, vedova di
Cristoforo de Pagliuca contro Fabrizio Romamundo”: A.S.FG. Dogana, S. II,
processi civili, B. 14, fasc. 340, Marzo 1653.
(105) ibidem, Pretura di Ascoli Satriano, B. 3, Sentenze Civili, anni 1815-1816 e
per gli anni successivi: B. 1, Controversie definite con conciliazione, anni
1898-1818.
(106)
ibidem, B. 1 “Controversie definite con conciliazione” anni 1809-1818.
(107)
ibidem, B. 2, Sentenze Civili e Fogli d’Udienza, anni 1811-1814 e B. 3,
Sentenze Civili, anni 1815-1816 ed anche: A.S.FG Intendenza di Capitanata, Atti
Vari, B. 224, fascicoli 24543, 24545 e B. 240, fascicoli 26205 e 26207.
(108) ibidem, B. 1 “Controversie definite con conciliazione” anni 1809-1818 ed
anche A.S.FG. Intendenza di Capitanata, Carte Varie, già corrispondenza
amministrativa, B. 240, fasc. 26207, “Stato nominativo de’ detenuti nel Carcere
di questo Circondario di Ascoli nel mese di Marzo 1816”, documento sottoscritto
dal Mascia e recante due interessanti timbri tondi accanto alla sua firma ,
rispettivamente del Comune di Ascoli e della “ Giustizia di Pace di Ascoli”.
(109): “Il codice civile, che nel 1805 divagava in cento volumi, si trovò
compreso nel Codice Napoleonico, monumento di civile sapienza. Il codice penale,
che a sento si cercava nei dispacci e consuetudini del foro, fu raccolto in un
corpo di leggi... All’antico processo, oscuro, iniquo, era succeduto il
dibattimento”, Cfr. P. Colletta, Storia del Reame di Napoli. Dal 1734 al 1825, Rizzoli, Milano, 1967, libro
VIII, capo primo.
(110)
A.S.FG , Intendenza di Capitanata, Atti Vari, già corrispondenza
amministrativa, B. 224, fasc. 24549.
(111)
ibidem, Pretura di Ascoli Satriano, B. 1, Sentenze Civili, anni 1809-1810.
(112)
ibidem, B. 2 Sentenze Civili e Penali, Registri e Fogli d’Udienza, anni
1811-1814.
(113)
ibidem, B. 3, Sentenze Civili, anni 1815-1816.
(114) ibidem, Intendenza di Capitanata, Carte Varie, B. 88, fasc. 9508, anno
1809, relazioni mensili e rapporti settimanali del Giudice di Pace di Ascoli
Marco de Benedictis all’Intendente di Capitanata ed anche: ff. 9523, 9529, 9531
e 9532; nel f. 9529 abbiamo una interessante timbratura tonda a carbone con il
sigillo del Giudicato di Pace di Ascoli.
(115)
ibidem, B. 88, fascicoli nn. 9533, 9537 - 9543, 9546, 9547, 9548, 9549,
9554, 9557 - 9566, 9569.
(116) ibidem , B. 88, fasc. 9548, c. 2 r.
(117)
ibidem, B. 88, fasc. 9558, c. 1 r. per l’anno 1809 ed anche altri
fascicoli della stessa B. 88.
(118)
ibidem , B. 112, fascicoli nn. 12170, 12235, 12244, 12246, 12250, 12255 -
12262, 12267, 12268, 12271, 12273, 12276 e 12277. Varia documentazione relativa
al pagamento degli stipendi ai Giudici di Pace di Ascoli si conserva pure in:
A.S.FG Intendenza di Capitanata, Atti di Polizia, S. III, B. 91, fascicoli nn.
1316 e 1321 per gli anni 1810 e 1814, oltre alla B. 92, fascicoli nn. 1330 e
1331 per l’anno 1811.
(119) ibidem , Intendenza di Capitanata, Atti Vari, B. 213, fasc. 23223, anno
1814 ed anche, per l’affitto di altri locali non meglio specificati: B. 224,
fasc. 24528, lettera datata 31 Marzo 1815, in cui il Sindaco di Ascoli scrive
all’Intendente di Capitanata... “ ho fatto delle ricerche per il locale
occorrente all’Udienza di Pace” ed ancora: B. 224, fasc. 24534, Aprile del 1815,
per il pagamento del... “servizio prestato da Potito d’Agressa per il trasporto
di mobilia, scritture ed altro appartenente alla Giudicatura di Pace, allorché
fu traslocata nell’attuale sede”.
(120) “Collezione delle Leggi e de’ Decreti Reali del Regno delle Due Sicilie”,
anno 1817, n. 101, “Legge organica dell’ordine giudiziario”, n. 727 del 29
Maggio 1817, pp. 597 e seguenti.
(121)
ibidem, Titolo II, “De’ conciliatori”, artt. 7 - 13, pp. 589 e 599.
(122)
ibidem, Titolo III, “De’ giudici di circondario”, artt. 14 - 46, pp.599 -
606.
(123) ibidem, artt. 15 e 205 della Legge n. 727 del 29 Maggio 1817 ed art. 20
della Legge 7 Giugno 1819, oltre al Regio Decreto 17 Settembre 1817. Più tardi,
nel 1833, con una Circolare emanata il 23 Novembre di questo stesso anno da
parte del Ministro di Grazia e Giustizia, fu prevista, rifacendosi in parte al
Regio Decreto del 17 Settembre 1817, la deroga per l’esame a giudice di
circondario per coloro che per... “cariche o professioni, o letterarie
produzioni” erano considerati dalla pubblica opinione dei “giurisperiti”, per
questa Circolare: P. Petitti. Repertorio amministrativo ossia collezione di
leggi, decreti, reali rescritti, ministeriali di massima, regolamenti ed
istruzioni sull’amministrazione civile del Regno delle Due Sicilie, Napoli,
1856, Vol.IV, p.302.
(124) A.S.FG Intendenza di Capitanata, Atti di Polizia, S. III, B. 98, fasc.
1469.
(125)
ibidem, Atti di Polizia, S. II, Appendice, B. 486, fasc. 49.
(126)
ibidem, B. 482, fasc. 25 e B. 497, fasc. 195.
(127)
ibidem, Intendenza di Capitanata, Affari Comunali, S.II, B. 40, fasc. 543.
(128)
ibidem, Intendenza di Capitanata, Atti di Polizia, S. III, B. 95, fasc.
1405.
(129)
ibidem, B. 100, fasc. 1518.
(130)
Cfr. F. Capriglione- P. Mele, ASCOLI
SATRIANO, Storia, Arte...”, già cit.
p. 54.
(131)
ibidem, B. 100, fasc. 1518, “Stato de’ Giudici Regi”, Ascoli, anno 1848.
(132)
ibidem, anno 1851.
(133) ibidem, anno 1853.
(134)
ibidem, S. II, B. 450, fasc. 8844.
(135) ibidem, S. II, Appendice, B. 486, fasc. 49,
“Personale de’ Cancellieri de’
Giudicati del Circondario di Ascoli” e “Provincia di Capitanata. Lavoro del
personale de’ Sostituti Cancellieri. Ascoli”.
(136)
Per il riparto delle spese tra i vari comuni del circondario cfr. l’art. 5
delle istruzioni del Ministero degli Affari Interni 3-7-1817, in P.Petitti, Repertorio
amministrativo ossia collezione di leggi..., già cit. Vol. I, p. 106
ed anche le circolari del Ministero della Giustizia del 18-6-1817, 13 Maggio e 6
Giugno 1818, sempre in P.Petitti “Repertorio...”, già cit. Vol. IV,
rispettivamente pp. 27, 42 e 43. Vari conti relativi ai riparti ed ai pagamenti
effettuati negli anni 1825-1834, si conservano in A.S.FG, Intendenza di
Capitanata, Atti di Polizia,, S. II, Appendice, B. 484, fasc. 36; più in
particolare per ... “il soldo” ai Giudici Regi operanti in Ascoli vedasi pure:
A.S.FG, Intendenza di Capitanata, Affari Comunali, S. II, B. 35, fasc. 207, anno
1828, B. 35, fasc. 217, anno 1831 e B. 40, fasc. 535, anno 1844.
(137)
A.S.FG, Intendenza di Capitanata, Affari Comunali, S. II, B. 32, fasc. 97,
anno 1823.
(138)
ibidem, B. 35, fasc. 244, anno 1831.
(139)
ibidem, B. 40, fasc. 542, anno 1842.
(140)
ibidem, B. 44, fasc. 705, anno 1851 ed anche B. 51, fasc. 1115, anno 1861
per l’affitto di altri locali per il Giudicato Regio di cui non è però indicata
l’ubicazione.
(141)
ibidem, B. 40, fasc. 546, anno 1843 per la perizia e B. 48, fasc. 910,
anno 1856, per la rilegatura del “Bollettino...”.
(142)
ibidem, Intendenza di Capitanata, Affari Comunali, S. I, B. 19, fascicoli nn. 262, 263 e 265, anno 1851. Sui numerosi movimenti tellurici che provocarono
nei secoli non pochi danni alla cittadina di Ascoli Satriano L. Giustiniani in
“Dizionario geografico- ragionato...”, già cit. Tomo II, pp. 11 e 12, così
scrive: “ Nel 1343 soffrì un orribile terremuoto... Nel 1360 e 61 à 17 Luglio si
rovinò da un secondo terremuoto, e nel 1400 fu rifatta da suoi cittadini. Nel
1456 da altra scossa di terra fu in parte distrutta, nel 1627 soffrì altro
considerevole danno per altra fisica rivoluzione: finalmente nel di 8 Settembre
1690 si rovinò quasi del tutto”. Altri rovinosi terremoti subì Ascoli Satriano
in tempi più recenti, oltre che nell’Agosto del 1851, nel 1857, nel Luglio del
1883 e nel 1930, cfr. F. Capriglione - P. Mele, ASCOLI SATRIANO, Storia,
Arte..., già cit. pp. 43, 45 e 47.
(143)
A.S.FG, Pretura di Ascoli Satriano, Sentenze, BB. 4, 5, 6, 7 ed 8, oltre
ad Intendenza di Capitanata, Atti di Polizia, S. III, B. 95, fasc. 1405 ed
Affari Comunali, S. II, B. 32, fasc. 97.
(144) ibidem , Pretura di Ascoli Satriano, Sentenze, BB. 9, 10, 11 e 77 ed anche
Intendenza di Capitanata, Atti di Polizia, S. II, Appendice, B. 482, fasc. 25.
(145)
ibidem , Sentenze, BB. 21, 24, 28, 32, 36, 77 e 78 ed Atti di Polizia, S. II, Appendice, B. 482, f.25 e B. 486, f.49.
(146)
ibidem, Sentenze, B.78; Atti di Polizia, S. III, B. 98, f.1469 e B.100, f.1518
ed Affari Comunali, S. I, B. 19, fasc. 223.
(147)
ibidem, Sentenze, BB. 48, 54 e 79; Atti di Polizia, S. III, B. 100, f.1518
e S. II, Appendice, B.450, f. 84.
(148)
ibidem ,Sentenze, BB. 4 - 11, 15, 21, 24, 28, 32, 36, 42, 48, 54 e 77 -
79, oltre agli altri documenti conservati nel fondo “Atti di Polizia” e già
citati nelle precedenti note cui si rimanda.
(149)
ibidem , Sentenze Civili, BB. 4 e seguenti.
(150)
ibidem, Sentenze Penali, BB. 77 e seguenti.